Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 31 Comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 33/2013, in questa sezione sono ospitati gli atti con i quali il RPCT (in assenza di OIV, come stabilito da Delibera ANAC numero 213 del 04 marzo 2020) attesta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in conformità all’art. 14,c. 4, let. g) d.lgs. n. 150/2009.