DLgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 20
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 3. (comma abrogato dall'art. 19 del d.lgs. n. 97 del 2016)
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2-bis del decreto legge 31.08.2013, n. 101, il Collegio Regionale Veneto delle Guide Alpine non è tenuto a mappare il ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV).