Codice di Deontologia Professionale

Approvato dall'Assemblea Generale nella seduta del 26 novembre 2017.

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto della professione di guida alpina, aspirante guida e accompagnatore di media montagna

1. L'oggetto della professione di Guida Alpina e Aspirante Guida e Accompagnatore di Media Montagna è costituito da quanto previsto dalla legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dagli Art. 2 e 21 della Legge 2 gennaio 1989 n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina".

Art. 2 - Responsabilità della guida alpina, dell'aspirante guida e dell'accompagnatore di media montagna

1. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna che stipulano un contratto, generalmente verbale, per l'espletamento delle attività escursionistiche, alpinistiche e scialpinistiche, sono responsabili dell'incolumità dei clienti.

2. La consapevolezza di agire in condizioni di rischio implica prudenza, diligenza, perizia tecnica e l'osservanza delle nozioni apprese ai corsi di formazione professionale. La valutazione delle capacità umane e delle condizioni della montagna deve essere svolta con cautela e con umiltà.

Titolo II - NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Art. 3 - Norme generali

1. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna devono sforzarsi di mantenere una condizione fisica adeguata agli incarichi che accettano attraverso una vita sana e un adeguato esercizio.

2. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna devono curare costantemente il proprio aggiornamento professionale nell'ambito dei corsi previsti dalla legge.

3. L'Aspirante Guida deve rispettare le limitazioni previste dall'Art.4 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e i contenuti delle deliberazioni della Giunta regionale in materia di Aspiranti Guida.

4. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna devono portare con sé il materiale necessario per lo svolgimento sicuro ed efficace delle attività programmate. L'attrezzatura deve essere affidabile e idonea allo svolgimento della disciplina affrontata in modo tale da costituire un elemento di sicurezza per il professionista e un esempio corretto per il cliente.

5. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna sono tenuti ad avere applicati i distintivi legalmente riconosciuti. Qualora il collegio non adotti una divisa sociale la Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna sono comunque tenuti ad indossare un abbigliamento idoneo all'attività praticata. Le condizioni dell'abbigliamento devono essere ordinate e presentabili al fine di non pregiudicare la considerazione della categoria.

Art. 4 - Rapporti con l'ambiente di montagna

1. La pratica dell'alpinismo, dello sci-alpinismo e dell'arrampicata deve avvenire in un contesto di equilibrato rispetto dell'ambiente naturale. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna devono trasmettere al cliente con le parole e con gli esempi un concreto e misurato senso di rispetto ambientale con particolare riguardo non solo agli aspetti naturalistici ma anche a quelli umani della montagna.

2. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna devono intrattenere relazioni improntate ad una particolare correttezza e spirito di collaborazione con gli abitanti della montagna e con le figure professionali dell'ambiente alpino.

3. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna devono avere un atteggiamento di premura e trasmettere ai propri clienti un particolare senso di rispetto per tutte le strutture e infrastrutture alpinistiche o tradizionalmente legate alla cultura della montagna.

Art. 5 - Rapporti con enti e istituzioni

1. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna devono intrattenere relazioni improntate alla correttezza e alla collaborazione con tutti gli enti, le istituzioni e gli organismi che operano in montagna e che sono complementari allo sviluppo della professione di Guida Alpina o Aspirante Guida e Accompagnatore di Media Montagna.

2. Nei rapporti con il Club Alpino Italiano, con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino o con altre associazioni del settore montagna, arrampicata, sci ecc., la Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna devono essere consapevoli del proprio ruolo di professionisti e, di conseguenza, non si devono prestare ad alcuna iniziativa che possa ledere gli interessi professionali o il prestigio della categoria delle Guide Alpine, o altresì legittimare comportamenti illeciti di figure non professionali.

3. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna comunicano alle autorità o agli organismi competenti le situazioni di rischio anormale o di danneggiamento di strutture e infrastrutture della montagna che constatano personalmente durante lo svolgimento della propria attività professionale.

4. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna devono segnalare tempestivamente al Consiglio Direttivo i casi di esercizio abusivo della professione.

Art. 6 - Rapporti con i clienti

1. Il rapporto con i clienti è spesso fiduciario e personale per cui, in ambito professionale, la Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna dovranno riservare particolare cura agli aspetti umani e interpersonali.

2. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna nei rapporti con i propri clienti devono rispettare le normali regole di correttezza, cortesia, sobrietà e puntualità stabilite dalla società civile.

3. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna, oltre a garantire la sicurezza dei propri clienti, devono trasmettere loro anche le conoscenze tecniche e dell'ambiente di montagna ai fini non solo di soddisfare il cliente, ma anche di qualificare ulteriormente la professione.

4. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti, fissano autonomamente le modalità di progressione e il numero dei partecipanti alle varie attività considerando le difficoltà tecniche dell'itinerario, la lunghezza e l'isolamento del percorso, le condizioni della montagna, l'evoluzione meteorologica e le capacità dei clienti.

5. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna devono esigere che i clienti abbiano un'attrezzatura e un abbigliamento idonei ad uno svolgimento ragionevolmente sicuro delle attività programmate.

6. La decisione di annullare, interrompere o modificare il programma prestabilito a causa delle cattive condizioni della montagna o di avverse condizioni meteorologiche spetta esclusivamente alla Guida Alpina o Aspirante Guida e all'Accompagnatore di Media Montagna. In tal caso alla Guida Alpina o Aspirante Guida e all'Accompagnatore di Media Montagna spettano un compenso proporzionale alle prestazioni effettivamente svolte. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna, alla luce delle gravi responsabilità morali, civili e penali che si assumono nella pratica delle attività alpinistiche, avranno cura di non assumere per sé e per i propri clienti dei rischi palesemente anormali e di conseguenza illegittimi.

7. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna hanno il diritto – dovere di interrompere il programma qualora il cliente non si dimostri idoneo al raggiungimento degli obiettivi concordati o non ottemperi alle raccomandazioni finalizzate a garantire la sicurezza della progressione. In tal caso alla Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna spettano un compenso pari all'intera tariffa concordata e comunque non inferiore alla giornata guida stabilita dal Collegio Regionale.

8. Compatibilmente con le esigenze di sicurezza della progressione il cliente può decidere in qualsiasi momento di annullare, interrompere o modificare il programma prestabilito tenuto presente che in tal caso alla Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna spettano un compenso pari all'intera tariffa concordata e comunque non inferiore alla giornata guida stabilita dal Collegio Regionale.

9. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna nei rapporti professionali con privati, enti, scuole, associazioni, o club alpini devono far prevalere le regole derivanti da un'applicazione corretta delle tecniche di progressione e assicurazione che vengono insegnate durante i corsi di formazione professionale. Hanno pertanto il diritto – dovere di rifiutare qualsiasi incarico che possa comportare rischi palesemente eccessivi sia personali che per i propri clienti. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna sono tenuti ad informare il Presidente del Collegio di appartenenza delle difficoltà incontrate con i soggetti sopra menzionati se esse presentassero un livello di gravità tale da ritenersi incompatibile con il rispetto dei doveri della professione.

10. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna devono assicurarsi che le condizioni relative al proprio incarico quali obbiettivi, tariffe e gestione di eventuali imprevisti siano conosciute ed accettate senza ambiguità o riserve dai propri clienti.

Art. 7 - Rapporti con i colleghi

1. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna devono mantenere rapporti corretti e cordiali con i colleghi italiani e stranieri nello spirito delle disposizioni emanate dall'U.I.A.G.M. e dalla U.I.M.L.A. Qualora sia richiesto, e compatibilmente con le proprie possibilità, la Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna devono fornire informazioni e consigli ai colleghi provenienti da altri massicci montuosi o da altre nazioni.

2. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna devono astenersi dal qualsiasi affermazione o attività scorretta nei confronti dei colleghi e non devono in alcun modo e per alcun motivo screditarne l'immagine professionale. Qualora si ravvisino dei comportamenti palesemente illegali o in grave contrasto con il presente codice questi devono essere immediatamente segnalati al Presidente del Collegio Regionale.

3. Qualora il Collegio delle Guide Alpine del Veneto, una scuola di alpinismo o una singola Guida Alpina o Aspirante Guida o Accompagnatore di Media Montagna decidano di affidare ad un professionista iscritto al medesimo Collegio un incarico professionale, di promozione o di rappresentanza, la Guida Alpina o Aspirante Guida o Accompagnatore di Media Montagna devono rispettare le direttive impartite da chi ha conferito il suddetto incarico e non possono in alcun modo approfittare della situazione per perseguire scopi esclusivamente personali o comunque diversi da quelli concordati all'atto di accettazione dell'incarico.

Art.8 - Rapporti con il Collegio

1. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna iscritti al Collegio delle Guide Alpine del Veneto devono rispettare le decisioni dell'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. Qualora esistano ragionevoli motivi di dissidio questi vanno comunicati con lettera raccomandata a.r. o a mezzo Pec al Consiglio Direttivo che provvederà a risolvere la controversia negli interessi generali di tutti gli iscritti al Collegio.

Art. 9 - Rapporti con i mezzi di informazione e informazione pubblicitaria

1. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna devono mantenere un atteggiamento di grande prudenza nel rilascio di dichiarazioni o interviste ai mezzi di informazione specialmente su argomenti che riguardano le associazioni di categoria, i colleghi, gli incidenti in montagna o le calamità naturali, anche in ossequio all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente. Deve sempre risultare chiaramente che le affermazioni sono fatte a titolo esclusivamente personale e in ogni caso è bene astenersi da ogni forma di protagonismo.

2. Ogni presa di posizione pubblica da parte di una Guida Alpina o Aspirante Guida o di un Accompagnatore di Media Montagna che risulti in contrasto con le deliberazioni del Consiglio Direttivo del Collegio deve essere notificata con un anticipo di almeno dieci giorni al Presidente e al Consiglio Direttivo stesso che tenterà di risolvere la controversia negli interessi generali di tutti gli iscritti al Collegio.

3. La Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna che rivestano cariche di particolare rilievo o delicatezza quali Presidente del Collegio, membro del Consiglio Direttivo regionale e/o nazionale, membro della Commissione Esaminatrice, Direttore Tecnico ai corsi di formazione, Istruttore Nazionale delle Guide Alpine devono astenersi rigorosamente dal manifestare pubblicamente opinioni che possano arrecare danno a singoli colleghi o all'immagine e al prestigio sociale della categoria. Ogni presa di posizione pubblica da parte dei soggetti sopra elencati che risulti in contrasto con le deliberazioni ufficiali dei rispettivi organi di appartenenza deve essere notificata con un anticipo di almeno dieci giorni al Presidente del Collegio Regionale che tenterà di risolvere la controversia negli interessi generali di tutti gli iscritti al Collegio.

4. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti ed i compensi delle prestazioni, è libera. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi di comunicazione devono in ogni caso ispirarsi a criteri di buon gusto e all'immagine della professione. La Guida Alpina o l'Aspirante Guida e l’Accompagnatore di Media Montagna devono prestare particolare attenzione nell'utilizzo dei social media, evitando la pubblicazione di immagini o commenti che possano ledere gli interessi professionali o il prestigio della categoria delle Guide Alpine ovvero ingenerare confusione sulle attività svolte. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive.

Art. 10 - Soccorso

1. Come previsto dall'Art. 13 della L. r. 3 gennaio 2005 N. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina", la Guida Alpina o Aspirante Guida e l'Accompagnatore di Media Montagna sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per gli alpinisti a prestare la propria opera di soccorso. L'opera di soccorso di una Guida Alpina o Aspirante Guida o Accompagnatore di Media Montagna non deve, comunque, pregiudicare un ragionevole standard di sicurezza per i propri clienti.

2. Qualora la Guida Alpina o Aspirante Guida o l'Accompagnatore di Media Montagna debbano intervenire in operazioni di soccorso possono anche lasciare soli in montagna i propri clienti purché non vengano ragionevolmente compromessi i normali standard di sicurezza.

Art. 11 - Compenso professionale

1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti ed alla difficoltà della prestazione.

2. Il Collegio delle Guide Alpine del Veneto delibera annualmente un tariffario dei compensi suggeriti. Le tariffe approvate dal Collegio, pur non obbligatorie, costituiscono parametro di valutazione del compenso richiesto ai sensi del comma 1 del presente articolo e sono dettate per garantire il rispetto dei livelli di decoro professionale.

Titolo III - Sanzioni e norme procedurali

Art. 12 - Violazione dei doveri e degli obblighi deontologici

1. La violazione degli obblighi e dei doveri sanciti al Titolo II del presente Codice costituisce illecito disciplinare sanzionabile secondo quanto previsto dall'art. 8 del DPR 137/2012, dall'art. 26 e 27 del Regolamento del Collegio delle Guide Alpine del Veneto, nonché dall'art. 17 e ss. della Legge 2 gennaio 1989 n. 6.

Art. 13 - Del Consiglio di disciplina

I - Composizione e funzionamento

a. Presso il Collegio è istituito il Consiglio di Disciplina.
b. Il Consiglio di Disciplina è composto da un numero complessivo di Consiglieri pari a 4 titolari – di cui 3 scelti tra Guide Alpine e Aspiranti Guide Alpine e 1 scelto tra gli Accompagnatori di Media Montagna - e 4 supplenti scelti con le stesse proporzioni.
c. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo o dal componente con minore anzianità anagrafica.

II - Funzionamento del Consiglio di Disciplina

a. Il Consiglio di Disciplina agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente codice.
b. Il Consiglio delibera con la partecipazione necessaria di 3 membri. In caso di parità di voto, laddove la decisione venga assunta da tutti i 4 membri, prevale il voto del Presidente.

III - Spese di gestione

a. Il Collegio contribuisce alle spese di gestione del Consiglio di Disciplina.
b. L'entità complessiva delle spese necessarie alla gestione e al funzionamento del Consiglio di disciplina è individuata nel bilancio preventivo del Collegio.
c. L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, stabilisce annualmente la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Disciplina.

IV - Competenza per il procedimento disciplinare

a. Il Consiglio di Disciplina esercita la potestà disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo e agli elenchi speciali.
b. La competenza è attribuita al Consiglio di Disciplina della regione ove è iscritta la Guida Alpina, l'Aspirante Guida o l'Accompagnatore di Media Montagna o a quello della Regione nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede.
c. In ogni caso si applica il principio della prevenzione con riguardo al momento dell'iscrizione della notizia nel registro di cui all'art. 14 III a) del presente regolamento.
d. Qualora venga a mancare il numero necessario per il funzionamento del Consiglio di Disciplina e non sia possibile sostituire i componenti, il Presidente del Consiglio di Disciplina trasmette gli atti al Consiglio di Disciplina nella sede competente come da Regolamento Nazionale.
e. La competenza disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina è attribuita al Consiglio di Disciplina individuato ai sensi del comma precedente.

V - Conflitto di competenza

a. Il Collegio Nazionale si pronuncia sui conflitti di competenza fra i Consigli di Disciplina per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare.
b. I Consigli Regionali di Disciplina fra i quali sia insorto un conflitto di competenza trasmettono gli atti del procedimento al Collegio Nazionale; di detta trasmissione è data immediata comunicazione alle parti interessate che possono fare pervenire le loro deduzioni al Collegio Nazionale nel termine di dieci giorni. In seguito alla decisione del Collegio Nazionale, gli atti sono rimessi al Consiglio di Disciplina dichiarato competente.
c. L'impugnazione proposta avverso la decisione del Collegio Nazionale non sospende il corso del procedimento disciplinare.

VI - Casi di astensione e ricusazione

a. I componenti del Consiglio di Disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti e devono astenersi per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, nonché nell'ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione professionale e/o di collaborazione e/o che eserciti nei medesimi locali.
b. Sulla ricusazione di un componente è competente Consiglio di Disciplina determinato secondo la tabella di cui all'allegato 1.
c. I componenti del Consiglio di Disciplina devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto. La dichiarazione di astensione deve essere valutata dal Presidente del Consiglio di Disciplina, il quale decide in merito. In caso di accoglimento dell'istanza di astensione il Presidente procede all'immediata sostituzione del componente astenuto con il primo dei supplenti.

VII - Ricorso per ricusazione

a. La ricusazione può essere proposta entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano e, in ogni caso, prima della decisione.
b. Il relativo ricorso, contenente l'indicazione delle prove, è presentato alla Segreteria del Consiglio di Disciplina, deve essere sottoscritto dall'interessato, o da un suo procuratore speciale, e deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda.
c. Il ricorso è comunicato, a cura del Consiglio di Disciplina, al Consigliere ricusato e alle altre eventuali parti con invito agli stessi a fornire entro cinque giorni le eventuali deduzioni sui motivi della ricusazione.

VIII - Decisione sulla ricusazione

a. Quando la ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo VII, ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, il Consiglio designato secondo tabella di cui all'allegato 1, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza impugnabile davanti al Collegio Nazionale nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione.
b. Fuori dei casi di inammissibilità della ricusazione, ogni attività è sospesa salvo che per il compimento degli atti indifferibili.
c. Il Consiglio designato per la ricusazione decide sulla base degli atti depositati e dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
d. Il provvedimento pronunciato a norma dei commi precedenti è comunicato al componente ricusato, ed alle altre eventuali parti.

IX - Provvedimenti in caso di accoglimento della ricusazione

a. Se la ricusazione è accolta, il Consiglio di Disciplina non può compiere alcun atto del procedimento sino alla sua ricostituzione.
b. Il provvedimento che accoglie la ricusazione dichiara l'inefficacia e l'inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti precedentemente dal Consiglio di Disciplina del quale era componente il membro ricusato. Analogo provvedimento deve essere assunto in caso di astensione di un componente.
c. Il componente ricusato è sostituito con altro individuato dal Presidente del Consiglio di Disciplina nel primo in ordine alfabetico dei membri supplenti, secondo il criterio della rotazione. Qualora non sia possibile la sostituzione, il Presidente rimette il procedimento al Consiglio di Disciplina individuato come da tabella di cui all'allegato 1.

Art. 14 - Del procedimento disciplinare

I - Principi generali e norme applicabili

a. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico sono sottoposte al giudizio dei Consigli di Disciplina.
b. Il procedimento disciplinare è regolato dalla legge n. 6/1989 e dalla L.R. Veneto n. 18/2013, dal regolamento del Collegio Delle Guide Alpine Veneto e dal presente Codice Deontologico.
c. Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
d. Per quanto non espressamente previsto, al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili.

II - Notizia dell'illecito disciplinare

1. Il Collegio Regionale quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente:
a) darne informazione all'iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al Consiglio di Disciplina nel termine di venti giorni;
b) trasmettere gli atti al Consiglio di Disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto.

2. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata comunicazione al Collegio competente quando nei confronti di un iscritto:
a) viene esercitata l'azione penale;
b) viene disposta, revocata o annullata l'applicazione di misure cautelari;
c) vengono effettuati perquisizioni o sequestri;
d) vengono emessi provvedimenti che definiscono la fase o il grado di giudizio.

III - Iscrizione nel registro riservato

a. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, ricevuti dal Collegio gli atti relativi alla notizia di illecito disciplinare, iscrive senza ritardo in un registro all'uopo istituito il nominativo dell'iscritto indicando la data di ricevimento della segnalazione.
b. Il registro è riservato ed è custodito dal Segretario del Consiglio di Disciplina.

IV - Divieto di cancellazione

1. Dal giorno dell'invio degli atti al Consiglio di Disciplina e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell'iscritto dall'Albo, o dall'elenco speciale.

V - Fase istruttoria preliminare, costituzione della sezione competente per la fase istruttoria preliminare e del consigliere istruttore

a. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, valutati gli atti trasmessi dal Collegio e le deduzioni presentate dall'iscritto può richiedere al Consiglio di Disciplina, l'archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare.
b. In ipotesi di archiviazione il Consiglio di Disciplina trasmette comunque all'iscritto interessato copia degli atti relativi all'esposto oggetto di iscrizione nel registro di cui all'art. III, unitamente a copia del provvedimento di archiviazione.
c. Il Consiglio di Disciplina, ai fini della determinazione di cui ai commi che precedono, delibera con la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno un terzo dei componenti.
d. Qualora non venga disposta l'archiviazione immediata, il Presidente del Consiglio di Disciplina designa tra i componenti della sezione il Consigliere Istruttore.
e. Il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, deve completare l'attività istruttoria entro sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui all'art. III del presente regolamento.
f. In ogni momento della fase istruttoria l'incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore.

VI - Comunicazione all'incolpato e fase istruttoria preliminare

a. Il Consigliere Istruttore comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio della fase istruttoria preliminare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio professionale o a mezzo Pec. In tale comunicazione deve fornire all'incolpato ogni elemento utile, invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ed avvertendolo che, in mancanza di diversa elezione di domicilio, le comunicazioni, relative al procedimento, verranno inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al suo domicilio professionale, al suo indirizzo di residenza o al suo indirizzo Pec.
b. Il Consigliere Istruttore può assumere informazioni e testimonianze, acquisire atti ed invitare l'incolpato a rendere dichiarazioni con l'assistenza del proprio difensore.
c. Delle attività svolte in questa fase dal Consigliere Istruttore devono essere redatti verbali sottoscritti dallo stesso e da tutti coloro che siano intervenuti alla formazione dell'atto.

VII - Conclusione della fase istruttoria preliminare e deliberazione della sezione competente

a. Conclusa la fase istruttoria preliminare, il Consigliere Istruttore propone al Consiglio richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo presso il Segretario.
b. Il Consiglio delibera l'archiviazione ovvero l'approvazione del capo di incolpazione senza la presenza del Consigliere Istruttore che viene sostituito dal primo dei membri supplenti in ordine alfabetico.

VIII - Approvazione del capo di incolpazione e relativa comunicazione

1. Qualora il Consiglio approvi il capo d'incolpazione ne dà comunicazione all'incolpato e al Collegio di appartenenza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo Pec.

2. La comunicazione diretta all'incolpato contiene:
1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:
a) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
b) dei fatti addebitati, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno sono contraddistinti da lettere o da numeri;
c) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa:
a) ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale;
b) ha facoltà di depositare memorie e documenti;
c) ha facoltà di chiedere di comparire avanti al Consigliere Istruttore, per essere sentito ed esporre le proprie difese;
d) ha facoltà di essere assistito e nominare un difensore, di eleggere presso lo stesso un domicilio diverso da quello professionale per le comunicazioni degli atti del procedimento.

3. Qualora l'incolpato sia un membro di un organo del Collegio Nazionale la comunicazione di cui ai commi precedenti nonché gli atti del fascicolo sono trasmessi allo stesso Collegio Nazionale.

IX - Conclusione fase istruttoria e deliberazione della citazione a giudizio

1. Il Consigliere Istruttore, una volta decorso il termine concesso all'incolpato per il compimento degli atti difensivi, sulla base del contenuto delle difese, può chiedere alla sezione competente per il procedimento:
a) di disporre l'archiviazione;
b) di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato.

2. Il Consiglio competente per il procedimento delibera, senza la presenza del Consigliere Istruttore, sostituito ai sensi dell'art.VII b), se disporre l'archiviazione ovvero la citazione a giudizio dell'incolpato.

X - Archiviazione

1. L'archiviazione può essere disposta con delibera motivata:
a) dal Consiglio di Disciplina riunito in seduta con la presenza e la maggioranza di cui all'art. 13 II del presente regolamento,
b) su richiesta del Presidente, per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare o accogliendo la richiesta di archiviazione o rigettando quella di approvazione del capo d'incolpazione e di citazione a giudizio formulata dal Consigliere Istruttore.

XI - La citazione a giudizio

1. Ove deliberata la citazione a giudizio, il Presidente del Consiglio di Disciplina fissa la data per il dibattimento da celebrarsi avanti al Consiglio, costituito in collegio giudicante di 4 componenti, del quale non può far parte il Consigliere Istruttore, che viene sostituito ai sensi dell'art. VII b.

2. In ogni ipotesi di sostituzione di membri titolari non si fa luogo alla nomina di nuovi membri supplenti all'interno della sezione se non dopo aver esaurito il numero dei componenti già designati quali supplenti.

XII - Comunicazione e contenuto della citazione a giudizio

1. La citazione a giudizio deve essere notificata all'incolpato, a mezzo raccomandata a/r o a mezzo Pec almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione, nel domicilio professionale, presso la residenza, o nel domicilio eventualmente eletto affinché eserciti la facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale.

2. La citazione contiene:
a) le generalità dell'incolpato;
b) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti alla sezione giudicante del Consiglio di Disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
d) l'avviso che l'incolpato, entro il termine di sette giorni liberi prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, che provvederà egli stesso a intimare, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;
e) l'elenco dei testimoni che la sezione giudicante intende ascoltare;
f) la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Consiglio.

XIII - Dibattimento

1. Il dibattimento si svolge davanti alla sezione designata costituita in Collegio di 4 componenti.

2. Nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di:
a) produrre documenti;
b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati ai sensi dell'art. 14 XII lett. e);
c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame della sezione competente per il dibattimento;
d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

3. La sezione costituita in Collegio di 4 componenti:
a) acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato;
b) ove reputato necessario, chiede all'incolpato di sottoporsi all'esame;
c) provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, a quello dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito;
d) procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l'accertamento dei fatti.

XIV - Prove utilizzabili

1. Ai fini della decisione sono utilizzabili:
a) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato;
b) gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento;
c) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento e non sia comparsa per comprovate cause di forza maggiore.

XV - Discussione

1. Terminato il dibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura dando la parola per la discussione al Consigliere Istruttore aventi funzioni di accusa, all'incolpato ed al suo difensore.

2. La discussione si svolge nell'ordine di cui al precedente comma e, in ogni caso, l'incolpato e il suo difensore hanno la parola per ultimi.

XVI - Deliberazione della decisione

a. Terminata la discussione il Consiglio, costituito in Collegio di 4 componenti, decide a maggioranza, procedendo alla votazione sui temi indicati dal Presidente.
b. Il Consigliere Istruttore, l'incolpato ed il suo difensore non possono partecipare alla camera di consiglio per la deliberazione.

XVII - Pronuncia della decisione

1. Il Presidente della sezione dà immediata lettura alle parti del dispositivo della decisione assunta.

2. Il dispositivo deve indicare il termine per proporre l'impugnazione della decisione disciplinare davanti al Collegio Nazionale.

3. La motivazione del provvedimento deve essere depositata nel termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione.

XVIII - Decisione di non luogo a provvedimento disciplinare

1. Con la decisione che definisce il procedimento la sezione può deliberare il proscioglimento dell'incolpato con la formula: "non esservi luogo a provvedimento disciplinare".

XIX - Decisione di condanna

1. Con la decisione che definisce il procedimento il Consiglio può infliggere una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) avvertimento, quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato si asterrà dal compiere altre infrazioni;
b) censura, quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
c) sospensione dall'esercizio della professione o della pratica da due mesi a cinque anni, a fronte di violazioni di norme di comportamento e deontologiche tali da non consentire l'irrogazione della sanzione della ammonizione. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione e/o di quella cautelare interdittiva inflitte alla Guida Alpina, all'Aspirante Guida o all'Accompagnatore di Media Montagna dall'autorità giudiziaria è computata nella durata della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione;
d) radiazione, a fronte di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'Albo dell'incolpato.

XX - Sanzioni disciplinari

1. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'Albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro Albo elenco o registro.

XXI - Notificazione della decisione

1. Copia integrale del provvedimento è notificata, anche via Pec, a cura della Segreteria del Consiglio di Disciplina:
a) all'incolpato nel domicilio professionale in quello eventualmente eletto o presso la residenza;
b) al Collegio presso il quale l'incolpato è iscritto qualora sia differente da quello che lo ha giudicato;
c) al Collegio Nazionale.

XXII - Sospensione cautelare

1. Il Consiglio competente per il procedimento può deliberare la sospensione cautelare dall'esercizio della professione, previa audizione dell'iscritto, quando l'autorità giudiziaria abbia disposto:
a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
b) la pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell'art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
c) una misura di sicurezza detentiva;
d) la condanna in primo grado per i reati previsti dal titolo IX e XII del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione, ovvero dagli articoli 348 e 640 del medesimo codice;
e) la condanna in primo grado a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad due anni ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato del provvedimento che la infligge.

3. La sospensione cautelare perde efficacia nei seguenti casi:
a) qualora, nel termine di due anni dalla sua irrogazione, il Consiglio di Disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio;
b) qualora il Consiglio di Disciplina deliberi non esservi luogo a provvedimento disciplinare;
c) qualora il Consiglio competente del Consiglio di Disciplina disponga l'irrogazione delle sanzioni dell'avvertimento o della ammonizione.

4. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata anche d'ufficio in ogni momento dalla sezione che l'ha disposta qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. Sull'istanza di revoca o di modifica presentata dall'interessato è competente a pronunciarsi Consiglio di Disciplina Nazionale.

5. Il Consiglio di Disciplina dà immediata notizia dell'adozione della sospensione cautelare o della sua revoca o della sua modifica al Collegio presso il quale è iscritta la Guida Alpina, l'Aspirante Guida o l'Accompagnatore di Media Montagna affinché vi sia data esecuzione.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso al Collegio Nazionale nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Il ricorso non ha effetti sospensivi dell'esecuzione.

XXIII - Impugnazione delle decisioni del Consiglio di Disciplina

1. Avverso le decisioni del Consiglio di Disciplina è ammesso ricorso avanti al Collegio Nazionale nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

2. Possono proporre ricorso:
a) l'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;
b) il Collegio presso cui l'incolpato è iscritto, per ogni decisione.

3. Il ricorso, contenente anche l'indirizzo Pec del ricorrente o del suo difensore, deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo Pec dall'incolpato o dal suo difensore munito di procura speciale, nella Segreteria del Consiglio di Disciplina che ha emesso la decisione ovvero in quella del Collegio presso cui l'incolpato è iscritto che senza indugio lo trasmette al Collegio Nazionale per le ulteriori incombenze. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso si farà riferimento alla data di spedizione.

4. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

XXIV - Esecutività della decisione disciplinare

1. La decisione emessa dal Consiglio di Disciplina, decorsi i termini per l'impugnazione, diviene esecutiva.

2. Gli effetti delle sospensioni e delle radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del Consiglio di Disciplina, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza del Collegio Nazionale che decide sull'impugnazione. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione senza necessità di alcun ulteriore avviso. In ogni caso, il Consiglio di Disciplina comunica immediatamente al Collegio di appartenenza dell'iscritto la data di esecutività della decisione.

XXV - Esecuzione della decisione disciplinare

1. Per l'esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il Collegio al cui Albo o registro è iscritto l'incolpato.

2. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Segretario del Consiglio di Disciplina ne dà comunicazione sia al Collegio di appartenenza, che a quello che abbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare trasmettendo a ciascuno copia della decisione corredata dalle relazioni di notifica.

3. Nell'ipotesi di sanzioni sostanziali il Presidente del Collegio di appartenenza dell'iscritto, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica della decisione del Consiglio di Disciplina ed invia alla Guida Alpina, Aspirante Guida o Accompagnatore di Media Montagna sanzionato, a mezzo Pec o raccomandata con avviso di ricevimento nel domicilio professionale ed in quello del difensore designato per il procedimento, una comunicazione recante la data di decorrenza dell'esecuzione della sanzione e quella finale. Nell'ipotesi di sanzioni formali il Segretario del Collegio procede esclusivamente all'inserimento della decisione nel fascicolo personale dellì'iscritto.

4. Nel caso in cui siano inflitte la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio a tutti i Collegi ed al Collegio Nazionale;

5. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Collegio di appartenenza dell'iscritto che è competente per l'esecuzione.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il Collegio determina d'ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato. In questo caso l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2.

XXVI - Riapertura del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identità dei fatti oggetto di indagine disciplinare e del processo penale, qualora l'autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
b) se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su elementi rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal Consiglio di Disciplina. In tale caso i nuovi elementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Consiglio di Disciplina che ha emesso la decisione.

4. Nel caso di cui al primo comma lett. a), la riapertura del procedimento disciplinare può avvenire in ogni tempo:
a) d'ufficio, ad istanza del Collegio o del Consiglio di Disciplina che, avendo inflitto la sanzione disciplinare, abbia avuto in qualsiasi modo notizia della pronuncia della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non l'ha commesso;
b) ad istanza dell'interessato.

Art. 15 - Rapporti con il processo penale

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale che abbia ad oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

Art. 16 - Prescrizione dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di 5 anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato, il termine prescrizionale per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 4.7, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine di prescrizione è interrotto dalla comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito oppure dalla notifica della decisione del Consiglio di Disciplina e della decisione del Collegio Nazionale, se adito. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre la metà. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

Titolo IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 17 - Norme transitorie

1. Gli articoli di cui al Titolo III del presente Codice Deontologico (riguardanti la composizione ed il funzionamento dei Consigli di Disciplina) entreranno in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del regolamento emanato in materia dal Collegio Nazionale, così come richiesto dall'art. 8 del D.P.R. 137/2012.

2. Nelle more della predetta pubblicazione continuano a trovare applicazione in materia disciplinare gli articoli 17 e ss. della legge n. 6/1989 e la L.R. Veneto. n. 18/2013.

Art. 18 - Modifiche al codice di deontologia professionale

1. Le modifiche al presente codice di deontologia professionale sono approvate dall'assemblea del collegio su proposta del consiglio direttivo o dei 2/3 dell'assemblea.

Tabella - allegato 1

Veneto - Piemonte

Piemonte - Lombardia

Lombarida - Trentino