Normativa

Ecco tutte le norme che regolano l'attività di Guida Alpina e Accompagnatore di Media Montagna

Informativa per gli utenti della montagna che si affidano al servizio delle guide

Crediamo che essere informati sia il primo passo per chi persegue la sicurezza, e crediamo sia giusto che tutti coloro i quali affidano la propria vita nelle mani di una guida siano informati sulla normativa vigente che regolamenta l'attività di accompagnamento in montagna.

1) La legge stabilisce che è guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2) La legge stabilisce che è accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

Le due figure professionali della Guida Alpina e dell'Accompagnatore di Media Montagna, hanno l'obbligo per legge di avere una assicurazione verso i propri clienti in caso di incidente e frequentare ogni tre anni corsi di aggiornamento.

Da sempre, ma con notevole incremento negli ultimi tempi, ci vengono segnalati casi di persone che senza nessun titolo o autorizzazione, che quindi esercitano abusivamente la professione, svolgono l'attività di accompagnamento, dietro compenso, giocando sull'ignoranza in materia e sulla buona fede di molti frequentatori della montagna. Tali persone non sono autorizzate a svolgere queste attività, non possono offrirvi nessuna credenziale sul fatto che siano realmente capaci di valutare rischi e pericoli, mettendovi opportunamente in sicurezza e garantendo la responsabilità civile in caso di incidenti. Ogni volta che uscite con una guida è un vostro diritto chiedere il tesserino di appartenenza e controllare che siano iscritte all'albo professionale del Collegio Regionale delle Guide Alpine e degli Accompagnatori di Media Montagna.

La normativa di riferimento

Di seguito è possibile scaricare le norme in formato .pdf o consultarle online
Norma PDF Web
Legge 2 gennaio 1989, n.6: Ordinamento della professione di guida alpina (GU 12 gennaio 1989, n. 9).
Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1: Nuova disciplina della professione di guida alpina (Bur n. 2 del 07/01/2005)
Legge Regionale 23 luglio 2013, n.18: Modifiche della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 Nuova disciplina della professione di guida alpina e succesive modificazioni, con la introduzione della figura di accompagnatore di media montagna (BUR n. 63, del 26/07/2013).
Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2014, n.1276: Individuazione e delimitazione delle aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna (BUR n. 77, del 08/08/2014).