Regolamento didattico dei corsi di formazione

Adottato con delibera dall'Assemblea generale durante la seduta del 19 Maggio 2017.

Titolo I - Definizioni, scopi e titoli

Art. 1 - Scopo del regolamento

1. Con il presente regolamento il Collegio Guide Alpine del Veneto disciplina la propria organizzazione didattica secondo criteri di qualità culturale, pratica e scientifica dell'offerta formativa, di soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dei corsisti, di efficienza e di efficacia dei servizi didattici. Il Collegio mira, attraverso la propria offerta didattica e i propri servizi:
a. Alla piena integrazione degli ordini professionali delle Guide Alpine e degli Accompagnatori di Media Montagna a livello nazionale e internazionale;
b. Allo sviluppo di rapporti di collaborazione tra i vari Collegi Territoriali e il Collegio Nazionale per la realizzazione di prodotti formativi integrati e congiunti e di forme di scambio di corsisti e docenti;
c. A promuovere la coincidenza tra i tempi di conseguimento del titolo e la durata normale del corso di formazione;
d. A favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di quanti hanno conseguito i titoli rilasciati dal Collegio.

2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione didattica di tutti i corsi di formazione al termine dei quali il Collegio rilascia i titoli professionali di cui all'art. 2, nonché delle altre attività formative previste dal Collegio.

3. Il Collegio promuove iniziative finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi ad essa connessi.

Art. 2 - Titoli

1. Il Collegio rilascia, al termine dei rispettivi corsi di formazione, i seguenti titoli:
a. Accompagnatore di Media Montagna
b. Guida Vulcanologica
c. Aspirante Guida Alpina
d. Guida Alpina

2. Il Collegio rilascia, al termine dei corsi di formazione e al superamento delle prove finali, il diploma di ogni titolo professionale.

3. Tipologia, durata, numero di crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 1, sono determinati dai Profili Professionali redatti dalla Commissione Tecnica Nazionale.

Art. 3 - Conferimento di titoli onorifici

1. Il Collegio può conferire i seguenti titoli onorifici, che però non attribuiscono i diritti dei corrispondenti titoli ordinari:
a. Accompagnatore di Media Montagna Honoris Causa;
b. Guida Vulcanologica Honoris Causa;
c. Guida Alpina Honoris Causa.

2. I suddetti titoli sono rilasciati soltanto a persone che, per le eccezionali attività svolte o per le opere compiute, abbiano realizzato iniziative che hanno aumentato il prestigio o contribuito allo sviluppo del Collegio e delle relative figure professionali.

Titolo II - Strutture organizzative della didattica

Art. 4 - Il Direttore responsabile

1. Il Direttore responsabile è il Presidente del Collegio Regionale ed è il garante del rispetto degli orientamenti stabiliti dal Direttivo, nonché di una ottimale gestione delle risorse. Egli sovraintende a tutte le attività didattiche e opera in stretta collaborazione coi direttori dei Corsi.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Direttivo è l'organo istituzionale di rappresentanza della categoria, i suoi membri definiscono gli indirizzi e gli orientamenti generali da attuarsi anche attraverso le attività didattiche. Il Direttivo, su proposta della Commissione Tecnica, approva annualmente i programmi delle attività didattiche.

Art. 6 - Il Direttore dei corsi

1. Il Direttore del Corso è il garante del rispetto del programma approvato, della metodologia e degli obiettivi didattici. Il Direttore del Corso è il Presidente della Commissione Tecnica, o altro membro del Collegio da lui delegato.

2. Il Direttore del Corso:
a. Può individuare tra gli iscritti al Collegio il Vice-Direttore al quale può delegare ogni suo compito;
b. In accordo con la Commissione Tecnica individua i docenti interni ed esterni per materia e periodo, e ne verifica la disponibilità;
c. Pianifica e redige le convocazioni dei docenti e dispone la tempistica di recapito presso la Segreteria;
d. Individua le sedi ottimali per costi e funzionalità;
e. Individua e procura le attrezzature necessarie, supporti didattici e attrezzature tecniche collettive. Affida le attrezzature solo a docenti che ne assumono la responsabilità;
f. Ha cura ed è responsabile dei registri presenze;
g. Può delegare tutti i compiti propri, anche la presenza, al Vice-Direttore o ad altro docente interno;
h. Tiene costantemente informato il Direttore Responsabile sull'andamento dell'attività e segnala eventuali necessità o variazioni al programma prestabilito;
i. Al termine del corso relaziona per iscritto al Consiglio Direttivo in modo dettagliato l'andamento del corso, gli esiti di esami e verifiche, segnala difficoltà e migliorie.

Art. 7 - La Commissione Tecnica

1. La Commissione Tecnica è l'organo tecnico al quale compete la redazione dei programmi e la realizzazione delle attività didattiche.

Art.8 - Docenti interni ed esterni

1. I docenti sono Guide Alpine – Maestri di Alpinismo in possesso del diploma di Istruttore di Guida Alpina – Maestro di alpinismo. Tale diploma si ottiene in seguito alla frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio Nazionale.

2. A giudizio del Direttore del Corso, ed in accordo con la Commissione Tecnica, sono convocabili come docenti interni anche Guide Alpine-Maestri di Alpinismo, Aspiranti Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna regolarmente iscritti ad un Collegio Regionale o Provinciale di Guide Alpine ed in possesso di comprovate esperienze specializzate utili per l'attuazione dei programmi definiti.

3. I docenti interni sono operativi e responsabili per tutto il periodo di tempo per il quale sono convocati, senza interruzioni.

4. Pur mantenendo autonomia nelle scelte, i docenti interni devono attenersi il più possibile alle indicazioni del Direttore del Corso. Variazioni significative al programma assegnato devono essere motivate.

5. I docenti esterni sono soggetti in possesso di titoli o professionalità diverse e convocati per le stesse. Sono considerati docenti esterni indipendentemente dalla loro appartenenza a Collegi Regionali o Provinciali delle Guide Alpine.

6. I docenti ricevono lettera di incarico dal Collegio Regionale, che stabilisce durata dell'incarico e compensi relativi.

Art. 9 - La Segreteria

1. La Segreteria è l'organo amministrativo a disposizione dei Direttori per la logistica, convocazioni, prenotazioni, preparazione del materiale didattico.

Titolo III - Corsi di formazione

Art. 10 - Organizzazione della didattica

1. I corsi di formazione per Accompagnatore di Media Montagna, Guida Vulcanologica, Aspirante Guida Alpina e Guida Alpina, i corsi di aggiornamento, e i corsi di specializzazione sono regolati dai Regolamenti sui Profili Professionali e sulla Formazione Continua redatti dal Collegio Nazionale.

2. La struttura didattica dei corsi propedeutici è decisa di volta in volta dalla Commissione Tecnica in conformità con gli ordinamenti didattici dei relativi corsi di formazione.

Art. 11 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. I corsi di formazione per l'ottenimento dei titoli di cui all'art. 2 sono istituiti e attivati nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste dalla normativa nazionale, dal presente Regolamento e da specifiche disposizioni regolamentari regionali.

2. L'insieme dei corsi attivati annualmente dal Collegio costituisce l'offerta formativa del Collegio.

3. L'istituzione, la modifica, l'attivazione e disattivazione di un corso di formazione è proposta dal Consiglio Direttivo o dalla Commissione Tecnica ed è deliberata, in conformità alle normative vigenti, dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Crediti formativi

1. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di formazione del Collegio Regionale Veneto o di altro Collegio delle Guide Alpine, anche estero, compete al Consiglio Direttivo, sentito il parere della Commissione Tecnica.

2. Entro i limiti previsti dalla normativa vigente il Collegio può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali certificate. Il riconoscimento di detti crediti esenta dalla frequentazione delle lezioni teoriche relative, ma non dal sostenimento degli esami. La richiesta di riconoscimento di crediti va fatta esclusivamente al momento dell'iscrizione, e non esenta a nessun titolo dal versamento delle quote di iscrizione.

Art. 13 - Corsi di aggiornamento

1. I corsi di aggiornamento hanno lo scopo – secondo quanto stabilito dall'art. 7 del DPR 137/2012 – di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e di conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale.

2. Ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

3. Il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane stabilisce:
a. Le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
b. I requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c. Il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. I corsi di aggiornamento organizzati dal Collegio Regionale Veneto delle Guide Alpine sono regolati – oltre che dal presente regolamento – dal Regolamento generale del Collegio, dal Codice di deontologia professionale, e dal Regolamento nazionale sulla formazione continua.

Art. 14 - Corsi propedeutici

1. I corsi propedeutici hanno l'obiettivo di informare e di fornire gli strumenti per un corretto approccio alle preselezioni per i corsi di formazione.

2. Per accedere ai corsi propedeutici è necessario inviare il modulo di iscrizione debitamente compilato alla Segreteria del Collegio, completo di accettazione delle informazioni generali e delle condizioni, e provvedere al versamento della quota di iscrizione.

3. La frequenza ai corsi propedeutici ha uno scopo meramente informativo e non dà diritto a nessun credito formativo per l’accesso ai corsi di formazione.

Art. 15 - Corsi di formazione per Accompagnatori di Media Montagna, Guide Vulcanologiche, Aspiranti Guide Alpine e Guide Alpine

1. I corsi di formazione per Accompagnatori di Media Montagna, Guida Vulcanologica, Aspirante Guida Alpina e Guida Alpina sono istituiti con apposita delibera dalla Regione Veneto, e si svolgono secondo le modalità stabilite dai profili professionali redatti dal Collegio Nazionale.

2. Per essere ammessi al corso di formazione per Accompagnatori di Media Montagna, Guida Vulcanologica, Aspirante Guida Alpina e Guida Alpina, è necessario superare con esito positivo le prove di preselezione, ottenendo la sufficienza in tutte le prove come stabilito dal bando di preselezione.

33. Al termine del corso di formazione, dopo il superamento delle prove di esame e dell'esame di abilitazione Professionale, si ottiene il titolo di Accompagnatore di Media Montagna, Guida Vulcanologica, Aspirante Guida Alpina o Guida Alpina, certificato da regolare diploma emesso dal Collegio Regionale Veneto delle Guide Alpine, e si ha facoltà di diventare membro del Collegio.

Art. 16 - Corsi di specializzazione

1. Il Collegio Regionale Veneto può organizzare – sotto l'egida e per mandato del Collegio Nazionale – i corsi di specializzazione, che hanno l'obiettivo di fornire al corsista conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

2. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere già in possesso di un titolo professionale ottenuto presso un Collegio delle Guide Alpine. Altri specifici requisiti di ammissione ritenuti necessari per l'ammissione ai corsi di specializzazione sono specificati nei bandi di iscrizione dei singoli corsi.

3. Per conseguire il titolo di specializzazione il corsista deve frequentare il corso di specializzazione e superare i relativi esami con esito positivo.

Titolo IV - Funzionamento dei corsi di formazione

Art. 17 - Requisiti di ammissione ai corsi di formazione

1. I bandi regionali di preselezione definiscono le conoscenze e le capacità richieste per l'accesso, determinandone le modalità di verifica, e le modalità di iscrizione ai corsi.

2. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di formazione, anche di altri Collegi, che portino al rilascio di un titolo di cui all'art. 2.

3. L'allievo ammesso al corso di formazione deve conseguire l'esito positivo finale entro due cicli formativi successivi alle prove di preselezione.

Art. 18 - Quote di iscrizione

1. Le quote di iscrizione a carico dei corsisti sono ripartite in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dal Consiglio Direttivo. Nel caso il corsista rinunci a terminare il percorso formativo, non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

2. Il corsista non in regola con il pagamento delle quote di iscrizione si ritiene sospeso fino a regolazione delle stesse. Il pagamento in ritardo comporta l'addebito degli interessi legali, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Rimborsi delle quote

1. Nel caso in cui a consuntivo si verifichi un avanzo di gestione nel bilancio del corso di formazione, il Collegio provvede a ripartire l'avanzo tra i corsisti che hanno terminato il percorso formativo.

Art. 20 - Accertamento della frequenza

1. Ai corsi di formazione vige l'obbligo di frequenza. Per gravi e giustificati motivi eventuali assenze di massimo due giorni per modulo possono essere concordate con il Direttore dei Corsi, l'assenza per più di due giorni in un modulo comporta l'obbligo di ripetere l'intero modulo di formazione nel ciclo formativo successivo. Nei corsi per Accompagnatore di Media Montagna la frequenza alle giornate di formazione pratica è in ogni caso obbligatoria.

2. Per esigenze organizzative e di programmazione delle attività, per tutti gli allievi di tutti i corsi di formazione vige l'obbligo di residenza presso la sede indicata in convocazione. Ne sono esentati i residenti nel comune di svolgimento del modulo e i residenti nei comuni limitrofi. Coloro che intendano chiedere l'esenzione sono tenuti a darne comunicazione alla Segreteria al ricevimento della convocazione.

3. I costi di soggiorno in albergo o rifugio, di trasferimenti vari, degli impianti di risalita sono a carico degli allievi che provvederanno direttamente al pagamento.

4. Qualsiasi tipo di assenza non esenta dal pagamento delle quote di partecipazione.

5. Il ritiro dal corso esenta dal pagamento delle quote rateizzate solo se comunicato tempestivamente e per iscritto alla direzione.

6. La percentuale massima di assenze non deve essere superiore al 15% del monte ore del corso.

7. La Segreteria cura il controllo delle presenze ai fini dell'ammissione alla prova di esame. Il mancato rispetto della frequenza comporta l'esclusione dal sostenimento degli esami finali del corso stesso.

8. Nel caso in cui il corsista si assenti durante lo svolgimento delle lezioni – sia in caso di entrata posticipata sia in caso di uscita prima del termine – lo stesso, ai fini della tenuta dei registri di presenza, si considera assente. Nel caso si assenti solo per le lezioni serali tenute dopo l'orario di cena, si considera mezza giornata di assenza

9. A totale discrezione del Consiglio Direttivo, è prevista la possibilità di istituire sessioni di recupero per chi dovesse recuperare delle giornate di frequenza. Tali sessioni di recupero sono, in ogni caso, totalmente a carico degli allievi ad esse partecipanti.

Art. 21 - Ritiro dai corsi di formazione

1. Il corsista può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento del corso di formazione. La rinuncia è irrevocabile. Essa non esclude la possibilità di una nuova iscrizione anche al medesimo corso. L'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dal Consiglio Direttivo – sentita la Commissione Tecnica – previa verifica della loro non obsolescenza. Il corsista che dopo aver rinunciato sia stato riammesso alla prosecuzione dei corsi dovrà versare il contributo determinato dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Verifica del profitto nei corsi di formazione

1. Per ogni attività formativa che preveda una valutazione finale, il profitto individuale di ogni studente è verificato attraverso un esame finale o attraverso test intermedi.

2. La Commissione Tecnica e i Docenti stabiliscono le modalità di svolgimento delle prove d'esame.

3. Il calendario degli esami è reso pubblico almeno 30 giorni prima dell'inizio della sessione d'esami. Le date degli esami possono essere modificate per ragioni tecniche e di sicurezza.

4. Per sostenere gli esami lo studente deve:
a. Aver superato gli eventuali test intermedi;
b. Essere in regola con gli obblighi di frequenza;
c. Non avere procedimenti disciplinari in essere;
d. Essere in regola con il versamento delle quote di iscrizione.

5. Gli esami di profitto possono consistere in una prova scritta o pratica o orale o in più d'una di queste modalità.

6. La valutazione del profitto è effettuata dal titolare dell'insegnamento eventualmente assistito da un altro docente interno.

7. La verifica sulle materie con parte teorica predominante si svolge tramite test scritto o orale. Coloro che non superano gli esami nelle materie d'esame, vengono rimandati in una sessione ulteriore di recupero da svolgersi alla fine durante i periodi di recupero. Nella sessione di recupero l'allievo sostiene i test solo sulle materie nelle quali è risultato insufficiente. I test sono superati solo con voto positivo in tutte le materie al termine delle due sessioni. Coloro che sono insufficienti anche in una sola materia non vengono ammessi agli esami di abilitazione. I test non superati possono essere ripetuti nel ciclo successivo, in concomitanza delle prove sostenute dagli allievi del corso in essere, senza obbligo di frequenza.

8. All'inizio del corso è inserito un modulo di BLSD con esame immediato. L'esame può essere sostenuto anche presso enti esterni riconosciuti entro l'inizio della seconda sessione.

9. Gli esami pratici non superati possono essere ripetuti nel ciclo successivo, ma con obbligo di frequenza dei periodi di formazione indicati dal Direttore del Corso.

Art. 23 - Esame di abilitazione

1. Per sostenere l'esame di abilitazione, che consente l'iscrizione all'albo professionale o all'elenco speciale, il corsista deve aver superato con esito positivo tutte le prove d'esame previste dal corso di formazione.

2. Per l'esame di abilitazione la valutazione spetta alla Commissione d'Esame Regionale.

Art. 24 - Convocazioni

1. Le convocazioni degli allievi e dei docenti sono inviate tramite mail e per posta ordinaria di norma almeno 15 giorni prima dell'inizio del modulo, o dei moduli se consecutivi o ravvicinati.

2. Convocazioni con meno di 15 giorni di preavviso possono essere inviate in caso di particolari condizioni richieste o sfavorevoli all'attività prevista nel modulo.

3. La convocazione indica:
a. Numero e tipo di modulo
b. Data e ora di inizio, data e ora di fine modulo
c. Luogo e ora di ritrovo
d. Programma didattico o di esame
e. Eventuali spostamenti
f. Eventuale attrezzatura consigliata – solo per i moduli di formazione

4. L'allievo che, al ricevimento della convocazione, non dovesse essere certo di poter partecipare è tenuto ad avvisare tempestivamente la Segreteria.

5. Gli allievi possono essere convocati la sera precedente l'inizio ufficiale del modulo, ciò per consentire l'ottimizzazione del tempo a disposizione.

Titolo V - Norme relative alla docenza

Art. 25 - Doveri dei docenti

1. I docenti titolari di insegnamento sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni dei corsi da loro assegnati dal Collegio.

2. I docenti sono tenuti a presentarsi nel luogo ed all'ora indicata nella loro convocazione, ritardi dovuti a contrattempi sono tollerati solo se con avviso.

3. I docenti sono tenuti a:
a. Un comportamento esemplare;
b. Un abbigliamento dignitoso e consono al loro ruolo;
c. Rispettare gli orari e le indicazioni del Direttore dei Corsi;
d. Non abbandonare mai il proprio gruppo;
e. Impartire gli insegnamenti con il massimo impegno e disponibilità;
f. Segnalare alla direzione problemi o difficoltà;
g. Relazionare giornalmente al Direttore dei Corsi sull'attività svolta;
h. Apporre le firme sui registri;
i. Quant'altro possa trasmettere il significato di professionalità.

Titolo VI - Mobilità nazionale e internazionale

Art. 26 - Equiparazione dei titoli esteri

1. I cittadini italiani o stranieri in possesso di titolo acquisito all'estero riconosciuto dall'UIAGM o dalla UIMLA possono iscriversi all'albo della Regione Veneto, qualora sussistano gli altri requisiti.

2. Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare apposita domanda. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a. Diploma in originale o in copia autenticata, tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore;
b. Tutta la documentazione necessaria all'iscrizione.

3. I certificati relativi al conseguimento del titolo devono essere redatti dall'ente che ha rilasciato il titolo, in lingua italiana o in inglese. La traduzione può essere eseguita dai traduttori locali e in questo caso deve essere confermata dalla relativa Rappresentanza italiana, oppure può essere effettuata in Italia dal Tribunale di zona, dai traduttori ufficiali o giurati o dalle Rappresentanze diplomatiche operanti in Italia del Paese ove è stato rilasciato il titolo. Per quanto attiene invece alla legalizzazione del titolo, il richiedente dovrà rivolgersi all'autorità consolare competente per territorio.

Art. 27 - Trasferimento da altro collegio

1. Il corsista che intende trasferirsi da un corso di formazione tenuto da un altro Collegio Regionale ad un corso tenuto dal Collegio Veneto, deve presentare domanda di passaggio alla Segreteria corredata di nulla osta del Collegio nel quale ha superato le selezioni e dai documenti attestanti le ore di frequenza già sostenute per ogni materia e gli eventuali esami già superati.

2. Il corsista richiedente è contestualmente tenuto al versamento della prima rata delle quote di iscrizione e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.

Titolo VII - Deontologia dei corsisti e Disciplina

Art. 28 - Deontologia dei corsisti

1. Durante il corso dei loro studi gli iscritti ai corsi di formazione del Collegio Guide Alpine del Veneto sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei Regolamenti Collegiali e delle regole civili di convivenza e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà del Collegio o di terzi.

2. Ai corsisti viene richiesto sia individualmente sia collettivamente di rispettare, proteggere e promuovere i valori cardine dell'Istituzione e di ogni altra regola contenuta nel Codice di Deontologia Professionale.

3. La violazione dei doveri di comportamento indicati ai commi precedenti comporta responsabilità disciplinare secondo le regole descritte negli articoli successivi.

4. Resta salva l'adozione da parte del Collegio dei provvedimenti previsti dalla legge in tutti i casi in cui i comportamenti costituiscano illecito civile e/o penale.

Art. 29 - Illeciti disciplinari: sanzioni

1. Sono soggetti alla potestà disciplinare dei soggetti di cui all'art. 30 comma 1. Lettera a., i seguenti fatti/comportamenti, qui elencati a titolo esemplificativo:
a. Comportamenti irrispettosi nei confronti di altri corsisti, dei docenti e in genere del personale del Collegio, quando non assumano particolare gravità in relazione all'offesa arrecata e alle modalità utilizzate;
b. Comportamenti non rispettosi delle attività, dell'ambiente, degli spazi, degli arredi e attrezzature del Collegio dedicati alla didattica che determinino un danno materiale al Collegio stesso;
c. Durante le prove scritte d'esame, comportamenti non conformi alle regole di autenticità e originalità della prova, quali copiatura da testi non autorizzati o da appunti o comunicazioni con l'esterno;
d. Qualunque altro comportamento contrario ai regolamenti e al Codice di Deontologia Professionale.

2. Sono soggetti alla potestà disciplinare dei soggetti di cui all'art. 30 comma 1. Lettera b., i seguenti fatti/comportamenti, qui elencati a titolo esemplificativo:
a. Comportamenti gravemente irrispettosi nei confronti di altri corsisti, dei docenti e in genere del personale del Collegio;
b. Fatti/comportamenti che abbiano arrecato un rilevante danno materiale e/o morale nei confronti, rispettivamente, del patrimonio del Collegio e della sua immagine o ne abbiano compromesso le attività;
c. Manipolazione o falsificazione di documenti istituzionali e di certificazioni al fine di trarre un vantaggio per sé o per altri;
d. Qualunque altro comportamento ritenuto di particolare gravità in relazione ai regolamenti e al Codice di Deontologia Professionale.

3. Le sanzioni applicabili agli illeciti disciplinari di cui al comma 1 sono:
a. L'ammonizione scritta
b. L'interdizione da una o più attività formative da un minimo di un modulo formativo ad un massimo di tre moduli formativi
c. L'interdizione dal sostenimento di prove d'esame e in genere di verifica del profitto, da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi

4. Le sanzioni applicabili agli illeciti disciplinari di cui al comma 2 sono:
a. Sospensione dal corso di formazione da un minimo di tre moduli ad un massimo di sei moduli formativi
b. L'espulsione dal corso di formazione, senza rimborso delle tasse di iscrizione già versate.

5. Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità dei fatti, tenuto conto anche dell'eventuale reiterazione di comportamenti e di eventuali precedenti disciplinari a carico dell'interessato.

6. Nei casi in cui l'illecito disciplinare sia immediatamente rilevato e risulti inequivocabilmente imputabile ad uno o più studenti e sussistano le ragioni anche di opportunità per una immediata azione cautelare, il soggetto istituzionale responsabile (docente responsabile di attività formativa, direttore dei corsi o suo eventuale sostituto delegato) può immediatamente disporre, nelle more del procedimento disciplinare, la misura dell'inibizione da specifiche attività formative. Di tale misura ne dà tempestiva comunicazione ai titolari della potestà disciplinare secondo quanto previsto nel successivo articolo 30. La misura cautelare non può in ogni caso avere durata superiore ai 90 giorni.

Art. 30 - Procedimento disciplinare

1. La potestà disciplinare nei confronti dei corsisti spetta:
a. Per fatti e comportamenti indicati a titolo esemplificativo al precedente art. 29 comma 1, al Direttore dei Corsi o al Presidente della Commissione Tecnica;
b. Per fatti e comportamenti indicati a titolo esemplificativo al precedente art. 29 comma 2, esclusivamente al Consiglio Direttivo.

2. L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento e del contraddittorio.

3. A seguito della segnalazione, il Direttore dei corsi o il Presidente della CTR, effettua una sommaria verifica dell'attendibilità e fondatezza della segnalazione e della sussistenza di una ipotesi di illecito disciplinare ed entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della segnalazione, avvia direttamente l'azione disciplinare laddove ritenga che il fatto o comportamento sia sanzionabile con una delle sanzioni di sua competenza in base a quanto previsto dal precedente articolo. Se trattasi di fatti o comportamenti sanzionabili con sanzioni più gravi informa con nota circostanziata il Consiglio Direttivo che cura l'avvio del procedimento disciplinare entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della suddetta nota. I termini sopra indicati possono essere prorogati per ulteriori 20 giorni solo ove ricorrano oggettive e documentate esigenze istruttorie. L'inutile decorso dei termini sopra indicati produce la decadenza dell'azione disciplinare per i fatti segnalati.

4. Il procedimento ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti, effettuata da uno dei soggetti responsabili indicati dal precedente articolo, da notificare mediante mail all'indirizzo fornito dal corsista al momento dell'iscrizione.

5. La contestazione deve contenere la descrizione circostanziata dei fatti oggetto di addebito con invito al corsista a presentare entro 20 giorni dalla data della mail di contestazione di cui al comma precedente, memorie difensive o comunque giustificazioni scritte. Entro lo stesso termine il corsista, personalmente od eventualmente anche con l'assistenza di un difensore, può chiedere di essere ascoltato dal titolare della potestà disciplinare.

6. Il procedimento disciplinare deve concludersi con l'irrogazione della sanzione o l'archiviazione entro 60 giorni naturali consecutivi dalla data della mail di contestazione dell'addebito, decorsi i quali senza una decisione dell'organo competente il procedimento si estingue.

7. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono registrati dalla Segreteria del Collegio, che ne dà comunicazione anche al Collegio Nazionale.

Art. 31 - Informazione

1. Il corsista è tenuto a conoscere il presente Regolamento, e tutti i Regolamenti pubblicati sul sito ufficiale del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine.

2. Il sito web del Collegio costituisce strumento ufficiale di comunicazione per gli avvisi che vengono dati in corso d'anno. Il corsista è tenuto a consultarlo regolarmente.

3. A tutti gli studenti iscritti ad un corso di formazione del Collegio viene richiesto di fornire un indirizzo di posta elettronica al momento dell'iscrizione, esso costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione tra il Collegio e i corsisti stessi. Tutte le comunicazioni avvengono tramite invio delle stesse alla casella di posta elettronica fornita dal corsista, e si considerano da tale data pienamente conosciute. Il corsista è tenuto sotto la sua responsabilità alla consultazione regolare della sua casella di posta.