Regolamento iscrizioni

Iscrizione a uno o più Albi/Elenchi territoriali (regionali/provinciali) - (Art. 4, comma 2 e artt. 22 e 23 - Legge 6/89)

L'iscrizione va fatta nell'Albo/Elenco della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. Tale intendimento si determina in espressioni di volontà organizzativa, promozionale e di accordi su un determinato territorio regionale/provinciale. Richiedono iscrizione ai sensi dell'art. 4 comma 2 e degli artt. 22 e 23 i seguenti casi esemplificativi:
- Iscrizione presso un Albo/Elenco per poter esercitare ai sensi dell'art. 4 comma 3 e degli artt. 22 e 23;
- Più succursali di ditta individuale presso altra regione/provincia autonoma diversa da quella della prima iscrizione;
- Più succursali/sedi di scuole di alpinismo o scialpinismo in regioni e/o provincie autonome diversa da quella della prima iscrizione;
- Offerta di singoli professionisti delle proprie prestazioni professionali in loco (recapito sul territorio);
- Offerta di singoli professionisti o scuole di prestazioni professionali presso agenzie, associazioni, organizzazioni o quant'altro in loco (attività specifica caratterizzante il territorio/recapito sul territorio).

La volontà professionale di cui sopra non seguita da iscrizione all'Albo/Elenco territoriale competente determina illecito deontologico in base al suo perdurare e alla reiterazione. Diversamente dalle condizioni di cui sopra l'art. 4 comma 3 determina che "L'iscrizione all'Albo professionale delle guide alpine – maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilitata all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale".

La disamina di quanto sopra vincola pertanto a una seconda iscrizione a domanda (comma 3) presso l'Albo/Elenco territoriale in cui si intende:
- Esercitare stabilmente cioè usufruendo di un recapito, anche solo stagionale (comma 5);
- Offrire le proprie prestazioni (comma 5), offrire inteso come proposta o accordo commerciale presso terzi sul territorio e/o offrirsi sul mercato con qualsiasi mezzo pubblico quindi con recapito e non da intendersi quale mero accompagnamento della clientela.

La norma sopracitata prescinde di fatto da elementi temporali (assenza di massimo e minimi di permanenza) e si affida unicamente alla volontà organizzativa del professionista.
In questo caso tutte le attività di controllo sono a carico dei vari Collegi (in base al territorio in cui opera) a cui appartiene l'iscritto (più iscrizioni) il quale dovrà dimostrare incondizionatamente la sua idoneità alla nuova iscrizione e comunque comunicare il suo status di pluri iscritto ogni qual volta opti per una nuova iscrizione presso altro Collegio.
Gli oneri d'iscrizione sono autonomamente esigibili dai singoli Collegi territoriali coinvolti, in quanto trattasi di vera e propria iscrizione, "secondaria" solo nella definizione gergale e normativa.
Si evidenzia nuovamente che il recapito sul territorio è norma non di secondaria importanza per l'esercizio delle professioni ordinistiche, in quanto elemento trattato sia in contesto di Codice Civile che di normativa nazionale e comunitaria volta a sopperire a esigenze di carattere di ordine e servizio pubblico, amministrativo e tributario.
Residenza: l'art. 43 del CC specifica che la residenza di un cittadino è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Domicilio professionale: l'art. 43 del CC specifica che il domicilio professionale di una persona è il luogo in cui essa ha stabilito la sede dei suoi affari e interessi.
L'art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, dispone in materia di "domicilio professionale" che per i cittadini degli stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione in Albi o Elenchi, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.
In sostanza è il domicilio professionale a determinare l'appartenenza all'Albo/Elenco professionale.
Procedura: il professionista può autocertificare di avere il suo domicilio professionale in una località diversa da quella di residenza.

L'esercizio delle professioni di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica non è incompatibile con gli impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

Professionisti UE ed Extra UE

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente o temporaneamente le attività riservate alla legge 2 gennaio 1989, n.6, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2. Ai cittadini di Paesi Terzi, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente o temporaneamente in la professione di guida alpina - aspirante guida alpina, si applicano le disposizioni di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

3. Per il riconoscimento del titolo professionale e l'autorizzazione a esercitare la professione in Italia si rimanda a specifica procedura predisposta dal Collegio nazionale su indicazioni del Ministero competente (Ministero dello Sport).

Indirizzo su modalità, documenti e versamenti necessari all'iscrizione all'Albo/Elenco territoriale - (Ex artt. 5, 7, 8, 9, 22, 23 - Legge 6/89)

1) Domanda di iscrizione in marca da bollo da € 16,00 (imposta di bollo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Tariffa - Parte Prima, Allegato A al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. "Disciplina dell'imposta di bollo")

2) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 (DPR 26 ottobre 1972, N. 641 - "Disciplina sulle Tasse di Concessione Governativa") da versarsi nei seguenti casi:
a) Prima iscrizione all'Albo/Elenco;
b) Passaggio di grado professionale da aspirante guida alpina a guida alpina - maestro di alpinismo (come da risoluzione Agenzia Entrate n. 59 del 12/05/2006);
c) Nuova iscrizione all'Albo/Elenco dopo un'avvenuta cancellazione.
Versamento da effettuarsi sul c/c postale n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative (bollettino reperibile all'Ufficio Postale); apporre sul retro del bollettino la causale "Iscrizione all'Albo".

3) Scheda dati conferiti

4) Presa d'atto

5) Informativa sulla privacy

6) Fotocopia allegata di documento di identità valido (ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 445/2001 sono equipollenti alla carta d'identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato).

7) Fotocopia allegata del tesserino del Codice Fiscale.

8) Versamento della quota d'iscrizione annuale all'Albo/Elenco Regionale e Nazionale. Il pagamento potrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario sul cc con IBAN IT16 H085 1161 0700 0000 0018 434.

9) Foto Tessera in formato digitale (da inviarsi all'indirizzo e-mail del Collegio regionale/provinciale). Il Collegio regionale/provinciale rilascerà la tessera di riconoscimento nazionale o Uiagm (o entrambe, secondo il caso). L'immagine inviata, necessaria al rilascio del tesserino professionale di riconoscimento deve essere conforme agli standard previsti per il rilascio della carta d'identità o passaporto (vista viso frontale ripreso da sotto le spalle, senza copricapi, occhiali da sole e con sfondo omogeneo chiaro). La tessera il cui rilascio è competenza del Collegio di appartenenza sarà consegnata quando ricevuta dal CONAGAI, sottoscrittore della convenzione con gli enti e ditte individuate alla loro materiale produzione.

10) Attestazione stipula di idonea polizza RCT professionale (massimale minimo copertura € 10 milioni) La polizza RCT può essere stipulata tramite il Collegio regionale/provinciale e pertanto la relativa quota è da versarsi in aggiunta alla quota d'iscrizione oppure presentando all'indirizzo e-mail del Collegio l'attestazione di pagamento dell'assicurazione contratta personalmente. La quota premio della polizza RCT, se contratta tramite il Collegio regionale/provinciale, va sommata alla relativa quota d'iscrizione di cui al punto 9 e versata in unica soluzione con le stesse modalità dello stesso punto. Sono escluse dalla presentazione delle polizze RCT i professionisti, iscritti anche ad altro Albo/Elenco professionale, con il quale mantengono i rapporti amministrativi primari.

11) Richiesta facoltativa e volontaria di adesione alla sezione nazionale AGAI del Club Alpino Italiano allegando:
- Scheda di adesione + n.1 foto tessera per la nuova iscrizione;
- Domanda di trasferimento da altra sezione locale all'AGAI e attuale tesserino sezionale CAI.
L'adesione all'AGAI può essere fatta tramite i Collegi regionali contestualmente all'iscrizione all'Albo/Elenco o via posta ordinaria all'indirizzo del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane, Via Petrella 19/A, 20124 Milano o via mail all'indirizzo: segreteria@guidealpine.it in formato pdf o via fax al n.02205723240, allegando in ogni caso l'informativa e il modulo consenso scaricabili da questa pagina web.

Trasferimento e aggregazione temporanea

Trasferimento a domanda dei professionisti nel caso in cui il richiedente trasferisce in modo permanente la sua iscrizione presso altro Collegio territoriale. In questo caso i professionisti che adottano il trasferimento sono cancellati da un Albo/Elenco e iscritti in un altro Albo/Elenco; tale movimento deve essere corredato della documentazione in nulla osta (regolarità delle iscrizioni precedenti, regolarità disciplinare e assicurativa e adempimento agli obblighi di formazione continua/aggiornamento professionale obbligatorio). L'interessato deve dichiarare il domicilio professionale presso un comune della regione in cui si trasferisce (comma 1 e 2).
Il Collegio ricevente deve farsi carico della richiesta (comma 2).
Il Collegio di provenienza deve trasmettere in originale al Collegio ricevente il fascicolo del professionista completo di tutti i documenti attestanti la correttezza dell'iscrizione; deve inoltre comunicare al Collegio ricevente l'anno di scadenza dell'iscrizione per permettere la verifica dell'adempimento agli obblighi di formazione continua.
La partecipazione agli oneri di sostentamento del Collegio - oneri di iscrizione all'Albo/Elenco - saranno quelli stabiliti dal nuovo Collegio di appartenenza e tutte le competenze amministrative di controllo sull'iscritto sono ad esso trasferite.
Aggregazione temporanea è lo strumento previsto dal legislatore per agevolare la necessità di un organismo professionale organizzato, come le scuole, di sopperire alle eventuali carenze di organico temporaneo o stagionale necessario al regolare svolgimento delle sue attività. Questa opportunità è quindi concessa solo ed esclusivamente alle guide alpine e presso scuole di alpinismo o scialpinismo già registrate presso un Collegio territoriale (commi 3 e 4). Le scuole potranno così rivolgere la loro attenzione anche a guide iscritte presso altri Albi. Il profilo professionale deve essere in questo caso completo; infatti in questo contesto l'aggregazione non può essere disposta per gli aspiranti guida alpina (è una delle limitazioni imposte al primo grado professionale).
Il Collegio ricevente dovrà farsi carico di richiedere il nulla osta al Collegio di provenienza, attestante la regolarità d'iscrizione (garanzia di controllo su atti amministrativi), mentre le competenze sugli aspetti deontologici, amministrativi, disciplinari ecc. restano a carico del Collegio in cui il professionista è realmente iscritto "conservando l'iscrizione negli Albi delle regioni di appartenenza" (comma 3).
L'aggregazione può essere disposta per periodi temporali definiti (dalla data alla data) oppure genericamente per un massimo di sei mesi dalla data di accoglimento della richiesta (massimo 6 mesi).
Per l'aggregazione non occorre che il richiedente comunichi il domicilio o la dimora, in quanto per ottemperare alle normali disposizioni di pubblica sicurezza e di elezione di domicilio/recapito professionale il "garante" è implicitamente la scuola presso la quale dichiarerà di "appoggiarsi" per esercitare la professione.
Per quanto attiene alla quota d'iscrizione al Collegio, gli oneri di aggregazione all'Albo applicabili al richiedente, saranno autonomamente decisi dal Collegio ricevente, supponendo una proporzionalità alla quota d'iscrizione principale e alla durata del periodo richiesto.
Il superamento dei limiti concessi costituisce infrazione delle norme deontologiche salvo richiesta dell'aggregato di adeguare il suo status ad una seconda iscrizione.

Cancellazione e sospensione

Sospensione

La sospensione può avvenire per:
- Richiesta dell'iscritto per temporanea sospensione dell'esercizio della professione;
- Mancato rispetto degli obblighi di formazione continua (ex aggiornamento professionale);
- Morosità nel pagamento delle quote dei rinnovi annuali nei termini fissati dal consiglio direttivo;
- Irregolarità nella stipula della polizza assicurativa RCT;
- Altri motivi disciplinari stabiliti dal consiglio di disciplina territoriale e confermati dal consiglio di disciplina nazionale;

Cancellazione

La cancellazione può avvenire per:
- Richiesta dell'iscritto per definitiva cancellazione dall'Albo/Elenco;
- Decesso;
- Trasferimento ad Albo/Elenco regionale di altra regione;
- Altri motivi disciplinari stabiliti dal consiglio di disciplina territoriale e confermati dal consiglio di disciplina nazionale.

Norme generali

Il Collegio territoriale delibera la cancellazione o sospensione:
- Il Collegio territoriale comunica via Pec o posta raccomandata all'interessato la disposizione e richiede la restituzione del tesserino personale e del distintivo del Collegio;
- La cancellazione o sospensione dall'Albo/Elenco è altresì comunicata dal Collegio al Collegio nazionale e alle autorità interessate;
- La cancellazione o sospensione ha decorrenza dalla data della deliberazione del Consiglio, fermo restando l'obbligo da parte dell'iscritto di versare la quota di iscrizione riferita all'anno in cui è avvenuta la cancellazione o sospensione.

L'iscritto chiede la cancellazione o sospensione:
- L'iscritto deve presentare apposita istanza di cancellazione o sospensione indirizzata al Collegio territoriale, cui dovrà essere allegata la prova circa la regolarità dello stato dei pagamenti della quota di iscrizione; la domanda deve essere inviata via Pec o posta raccomandata e deve essere redatta in bollo;
- Se la richiesta di cancellazione o sospensione viene manifestata da parte dell'iscritto nel corso dell'anno, la quota di iscrizione per quell'anno è comunque dovuta;
- La quota di iscrizione non è dovuta per tutti gli anni nei quali l'iscritto è cancellato o sospeso dall'albo, ma sarà di nuovo dovuto per l'anno in cui verrà richiesta la re-iscrizione;

Aggiornamento professionale - Formazione professionale continua - (D.P.R. 7 agosto 2012 nr. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali" e articolo 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, nr. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, nr. 148 - in vigore dal 15/8/2012)

Il Collegio Nazionale sta predisponendo il regolamento da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante che dovrà ai sensi dell'art. 7 comma 3 disciplinare le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti all'Albo/Elenco, i requisiti minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei corsi di aggiornamento e il valore del credito formativo (CFP).
L'offerta formativa sarà a carico del Collegio nazionale, di ciascun Collegio territoriale e di soggetti interni agli albi o terzi accreditati presso il Collegio nazionale.
A far data dall'emanazione del regolamento nazionale approvato dal Ministero, ogni Collegio territoriale dovrà provvedere al recepimento e all'emanazione di un adeguato regolamento territoriale oltre ad attivare una propria offerta formativa.
Successivamente all'avvio della Formazione Professionale Continua le disposizioni di cui alla Legge 2 gennaio 1989 nr. 6 - articolo 8 comma 2 sono da intendersi modificate in quanto sono abrogate le disposizioni previste all’articolo 9 "Aggiornamento professionale" o altre disposizioni regolamentari incompatibili con il DPR 137/12 (capo IV art. 12 comma 2).

Guide Alpine Emerite - guide alpine e aspiranti guida alpina iscritti al Collegio e non iscritte all'Albo

Le guide alpine e gli aspiranti guida alpina che hanno cessato l'attività per anzianità o per invalidità fanno parte di diritto del Collegio (Legge 6/89, art. 13 comma 2) e vengono iscritti nell'elenco dei soli iscritti al Collegio.
Le guide alpine e gli aspiranti guida alpina iscritti al solo Collegio non possono svolgere e/o ricoprire incarichi professionali riservati agli iscritti all'Albo.

Per quanto disposto all'art. 13 comma 3 - fanno parte attiva dell'assemblea.
Salvo domanda di cancellazione definitiva dal Collegio, le guide alpine e gli aspiranti guida alpina ivi iscritti:
- Partecipano al sostentamento del Collegio con una quota d'iscrizione stabilita dal Direttivo;
- Partecipano alle votazioni dell'assemblea;
- Possono far parte del Direttivo e assumere incarichi dal Consiglio Direttivo;
- Non possono assumere cariche amministrative riservate agli iscritti all'Albo professionale (art. 13 comma 4 e 5).

È facoltà del Consiglio Direttivo individuare tra le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritti al solo Collegio i criteri per l'attribuzione della qualifica di "emerita" (per esempio numero minimo di anni d'iscrizione all'Albo).

Disposizioni varie

Albo/Elenco unico nazionale - Dpr 137/2012

L'insieme degli Albi/Elenchi territoriali forma l'Albo/Elenco unico nazionale degli iscritti tenuto dal Collegio nazionale. I Collegi regionali/provinciali sono tenuti a fornire per via telematica al Collegio nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo/Elenco unico nazionale. Per ottemperare a questo obbligo il Collegio nazionale e i Collegi territoriali adottano un unico sistema anagrafico.

Tassa di concessione governativa

La tassa sulla concessione governativa (TCG) è la tassa da corrispondere allo Stato Italiano ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, nr. 641 per l'esercizio di professioni arti e mestieri "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative".
- La tassa è dovuta all'atto della prima iscrizione o della re-iscrizione all'Albo/Elenco e al cambio di grado professionale (passaggio da aspirante guida a guida alpina).
- La tassa non è dovuta in caso di trasferimento dell'iscrizione da un Collegio Regionale a un altro Collegio Regionale; (salvo se il trasferimento avviene da Collegio di provincia autonoma esentata a regione non esentata).
- La tassa è dovuta all'Agenzia delle Entrate e si paga con bollettino di conto corrente postale intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara − conto corrente n. 8003; dal 1 febbraio 2005 l'ammontare è di euro 168.00 causale "iscrizione all'Albo";

Imposta di bollo sulle istanze

Le domande di iscrizione, trasferimento, aggregazione, sospensione e cancellazione e qualsiasi altra istanza rivolta ai Collegi territoriali, tendenti ad ottenere l'emanazione di un atto o un provvedimento amministrativo sono da intendersi quali atti/istanze rivolti a pubblica amministrazione. Tali richieste rientrano tra quelle previste dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Sono soggetti all'imposta di bollo anche le istanze che gli iscritti rivolgono al proprio Collegio di appartenenza, per il rilascio di un certificato.

Numero di iscrizione

Il Collegio regionale/provinciale assegna a ogni professionista all'atto della prima iscrizione o iscrizione secondaria o trasferimento un numero identificativo univoco per la cui composizione si fa riferimento alla norma ISO 3166 e alle seguenti disposizioni:
- Il numero id è composto da 10 cifre/lettere
- Le prime due posizioni corrispondono al codice identificativo nazionale (ISO 3166, https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2);
- La terza e quarta posizione corrispondono al codice identificativo della regione/provincia autonoma (ISO 3166, https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:IT);
- La quinta posizione identifica la qualifica professionale
A = guida alpina
B = aspirante guida
C = accompagnatore di media montagna
D = guida vulcanologica;
- Le ultime 5 posizioni sono determinate in modo univoco (progressivo) a cura del Collegio regionale/provinciale.

Aggiornamento dati

È cura di ogni iscritto comunicare alla Segreteria del Collegio le variazioni e aggiornare il proprio domicilio professionale, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo PEC e indirizzo mail.